Articolo 14 del Codice civile
Art. 14.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.