Articolo 2669 del Codice civile
Art. 2669.
(Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro).
La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52))
(Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro).
La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52))