Articolo 2545 octies del Codice civile

Art. 2545-octies.

(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente).

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa' di revisione.

((Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali))
Entrata in vigore il 4 agosto 2009

Sentenze23


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-11-30, n. 202310332
    Provvedimento:
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    • art. 2545 septiesdecies c.c.·
    • attività lucrativa·
    • compensazione delle spese processuali·
    • cooperativa edilizia·
    • giurisprudenza in tema di società cooperative·
    • impianti fotovoltaici·
    • ispezione straordinaria·
    • modifica statutaria·
    • mutualità prevalente·
    • principio di buona amministrazione·
    • scioglimento per atto d'autorità·
    • scopo mutualistico·
    • tutela della privacy

  • 2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317023
    Provvedimento:
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    • art. 12 d.lgs. n. 220/2002·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • art. 2638 c.c.·
    • carenza di istruttoria·
    • cooperativa edilizia·
    • difetto di motivazione·
    • diritti dei soci·
    • eccesso di potere·
    • gestione contabile e patrimonializzazione dei costi·
    • interesse generale all'accrescimento del patrimonio abitativo·
    • ispezione straordinaria·
    • mancato perseguimento dello scopo mutualistico·
    • partecipazione alle spese della cooperativa·
    • proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria·
    • responsabilità di amministratori e organi di controllo·
    • scioglimento per atto di autorità·
    • trasformazione di cooperative in società lucrative·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela del patrimonio abitativo·
    • vigilanza sugli enti cooperativi

  • 3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317026
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    • agevolazioni fiscali·
    • art. 12 d.lgs. 220/2002·
    • art. 2513 c.c.·
    • art. 2545-decies e 2545-undecies c.c.·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • atto di autorità·
    • carenza di istruttoria·
    • contraddittorietà tra atti·
    • convocazione delle assemblee·
    • difetto di motivazione·
    • finalità mutualistica delle cooperative·
    • ispezioni straordinarie·
    • partecipazione dei soci·
    • proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria·
    • responsabilità degli amministratori·
    • scioglimento di società cooperativa·
    • scioglimento per mancato scopo mutualistico·
    • trasformazione in società lucrativa·
    • travisamento dei fatti·
    • vigilanza sulle cooperative

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317024
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    • Art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • Attività contabile·
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    • Difetto di motivazione·
    • D.lgs. 220/2002·
    • Eccesso di potere·
    • Gestione societaria·
    • Ispezione straordinaria·
    • Mancato perseguimento scopo mutualistico·
    • Requisiti mutualistici·
    • Scioglimento cooperativa edilizia·
    • Travisamento dei fatti·
    • Vigilanza enti cooperativi·
    • Violazione principi proporzionalità e adeguatezza

  • 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317032
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    • art. 12 d.lgs. 220/2002·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • art. 2638 c.c.·
    • carenza di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • finalità mutualistica delle cooperative edilizie·
    • ispezione straordinaria·
    • nomina di commissario liquidatore·
    • proporzionalità della misura sanzionatoria·
    • scioglimento per atto di autorità·
    • spese processuali·
    • trasformazione di cooperative in società lucrative·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela delle agevolazioni fiscali·
    • vigilanza sugli enti cooperativi·
    • violazione dello scopo mutualistico
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