Articolo 1886 del Codice civile
Art. 1886.
(Assicurazioni sociali).
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
(Assicurazioni sociali).
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.