Articolo 2545 terdecies del Codice civile

Art. 2545-terdecies.

(( (Insolvenza).))((In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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