Articolo 1161 del Codice civile

Art. 1161.

(Usucapione dei beni mobili).

In mancanza di titolo idoneo, la proprieta' dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Se il possessore e' di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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