Articolo 2844 del Codice civile
Art. 2844.
(Azioni e notificazioni).
Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non e' stata fatta elezione di domicilio o se e' morta la persona ovvero e' cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e' stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.
(Azioni e notificazioni).
Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non e' stata fatta elezione di domicilio o se e' morta la persona ovvero e' cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e' stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.