Articolo 2645 del Codice civile

Art. 2645.

(Altri atti soggetti a trascrizione).

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e' richiesta a effetti diversi.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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