Articolo 16 del Codice civile

Art. 16.

(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
Entrata in vigore il 15 dicembre 2000

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