Articolo 16 del Codice civile
Art. 16.
(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
(Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361))
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-20, n. 202402684Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 c.c.·
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- esercizio del potere di controllo·
- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore·
- modifica statutaria·
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- potere di controllo dell'autorità pubblica·
- scopo sociale della fondazione·
- trasformazione da IPAB a persona giuridica di diritto privato·
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- volontà del fondatore