Articolo 1158 del Codice civile
Art. 1158.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
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