Articolo 1158 del Codice civile

Art. 1158.

(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).

La proprieta' dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu' del possesso continuato per venti anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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