Articolo 880 del Codice civile

Art. 880.

(Presunzione di comunione del muro divisorio).

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommita' e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere piu' alto.

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi