Articolo 952 del Codice civile

Art. 952.

(Costituzione del diritto di superficie).

Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.

Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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