Articolo 1383 del Codice civile
Art. 1383.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-12-11, n. 202410001Provvedimento:Leggi di più...- art. 1382 c.c.·
- art. 1384 c.c.·
- art. 24 Cost.·
- art. 33 Codice del Consumo·
- art. 97 Cost.·
- clausola vessatoria·
- corrispettivo·
- direttiva 93/13/CEE·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- inadempimento contrattuale·
- legittimo affidamento·
- motivazione carente·
- penale·
- rinvio pregiudiziale