Articolo 1383 del Codice civile
Art. 1383.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.
(Divieto di cumulo).
Il creditore non puo' domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non e' stata stipulata per il semplice ritardo.