Articolo 1747 del Codice civile

Art. 1747.

(Impedimento dell'agente).

L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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