Articolo 1747 del Codice civile
Art. 1747.
(Impedimento dell'agente).
L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.
(Impedimento dell'agente).
L'agente che non e' in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e' obbligato al risarcimento del danno.