Articolo 1410 del Codice civile
Art. 1410.
(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
(Rapporti fra cedente e cessionario).
Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.