Articolo 1410 del Codice civile

Art. 1410.

(Rapporti fra cedente e cessionario).

Il cedente e' tenuto a garantire la validita' del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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