Articolo 1378 del Codice civile

Art. 1378.

(Trasferimento di cosa determinata solo nel genere).

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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