Articolo 381 del Codice civile
Art. 381
(Cauzione)
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.
Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
(Cauzione)
Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.
Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.