Articolo 415 del Codice civile

Art. 415.

(Persone che possono essere inabilitate).

Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.((146)) --------------AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004

Sentenze6

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