Articolo 2278 del Codice civile
Art. 2278.
(Poteri dei liquidatori).
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.
(Poteri dei liquidatori).
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la societa' anche in giudizio.