Articolo 63 del Codice civile

Art. 63.

(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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