Articolo 297 del Codice civile

Art. 297.

((Assenso del coniuge o dei genitori.))((Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potesta' o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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