Articolo 2078 del Codice civile

Art. 2078.

(Efficacia degli usi).

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi piu' favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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