Articolo 981 del Codice civile

Art. 981.

(Contenuto del diritto di usufrutto).

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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