Articolo 1229 del Codice civile
Art. 1229.
(Clausole di esonero da responsabilita').
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
(Clausole di esonero da responsabilita').
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave.
E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-31, n. 202400978Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 c.c.·
- art. 21-quinquies l. 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- causalità giuridica·
- clausola di riserva della pubblica amministrazione·
- concorso del fatto colposo del danneggiato·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- responsabilità da atto illecito·
- responsabilità precontrattuale·
- revoca dell'aggiudicazione
4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300363Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 legge 865/1971·
- art. 96 c.p.c.·
- indennità di esproprio·
- indeterminatezza del prezzo·
- nullità o annullamento di clausole contrattuali·
- pareggio economico nei piani di insediamento produttivo·
- principio di buona fede e correttezza·
- prova del dolo e della colpa grave·
- responsabilità amministrativa·
- responsabilità per danni·
- rimborso oneri di urbanizzazione·
- vincolo di destinazione esclusivo·
- violazione art. 1346 c.c.·
- violazione art. 1379 c.c.