Articolo 1558 del Codice civile
Art. 1558.
(Disponibilita' delle cose).
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.
(Disponibilita' delle cose).
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.