Articolo 728 del Codice civile

Art. 728.

(Conguagli in danaro).

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi