Articolo 1986 del Codice civile

Art. 1986.

(Annullamento e risoluzione del contratto).

La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.

La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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