Articolo 1986 del Codice civile
Art. 1986.
(Annullamento e risoluzione del contratto).
La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.
La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
(Annullamento e risoluzione del contratto).
La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.
La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.