Articolo 2360 del Codice civile
Art. 2360.
(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))