Articolo 2360 del Codice civile

Art. 2360.

(( (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). ))((E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.))
Entrata in vigore il 18 febbraio 1986

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