Articolo 916 del Codice civile

Art. 916.

(Rimozione degli ingombri).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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