Articolo 919 del Codice civile

Art. 919.

(Scioglimento del consorzio).

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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