Articolo 88 del Codice civile
Art. 88.
(Delitto).
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.
(Delitto).
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.