Articolo 88 del Codice civile

Art. 88.

(Delitto).

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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