Articolo 1598 del Codice civile
Art. 1598.
(Garanzie della locazione).
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
(Garanzie della locazione).
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.