Articolo 1103 del Codice civile

Art. 1103.

(Disposizione della quota).

Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze43

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