Articolo 1103 del Codice civile
Art. 1103.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
(Disposizione della quota).
Ciascun partecipante puo' disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-02, n. 202403020Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 D.P.R. 380/2001·
- concessione edilizia·
- contributo di costruzione·
- interesse ad opporsi·
- legittimazione ad agire·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- proprietà in comune·
- restituzione delle somme versate·
- rinuncia al titolo edilizio·
- sanzione per inadempimento
5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2020-12-18, n. 202000872Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera comunale·
- art. 17 bis legge n. 241/1990·
- carenza di istruttoria·
- comproprietà·
- diritti reali·
- eccesso di potere·
- piano esecutivo convenzionato (PEC)·
- procedura VAS·
- servitù·
- silenzio assenso·
- sostituzione di assoggettabilità a VAS·
- tutela del diritto di proprietà·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- viabilità e impatto ambientale·
- violazione art. 1102 c.c.·
- violazione art. 43 legge regionale n. 56/1977