Articolo 1554 del Codice civile
Art. 1554.
(Spese della permuta).
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
(Spese della permuta).
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.