Articolo 383 del Codice civile

Art. 383.

(Esonero dall'ufficio)

Il giudice tutelare puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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