Articolo 2660 del Codice civile
Art. 2660.
(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
((1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto))
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questa spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
(Trascrizione degli acquisti a causa di morte).
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
((1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto))
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questa spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-16, n. 202207146Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
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