Articolo 923 del Codice civile

Art. 923.

(Cose suscettibili di occupazione).

Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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