Articolo 923 del Codice civile
Art. 923.
(Cose suscettibili di occupazione).
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
(Cose suscettibili di occupazione).
Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.