Articolo 1853 del Codice civile

Art. 1853.

(Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti).

Se tra la banca e il correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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