Articolo 814 del Codice civile

Art. 814.

(Energie).

Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi