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Articolo 814 del Codice civile
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Articolo 814 del Codice civile
Art. 814.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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Sentenze
• 13
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1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-02-19, n. 202100475
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2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2017-03-08, n. 201700193
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3. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-07-18, n. 201101364
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4. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-05-12, n. 201100839
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5. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-05-12, n. 201100838
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