Articolo 2686 del Codice civile

Art. 2686.

(Sentenze).

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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