Articolo 459 del Codice civile
Art. 459.
(Acquisto dell'eredita').
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
(Acquisto dell'eredita').
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-10-02, n. 202405186Provvedimento:Leggi di più...- art. 2697 c.c.·
- art. 2699 c.c.·
- art. 2702 c.c.·
- art. 3 legge 241/1990·
- art. 459 c.c.·
- art. 460 c.c.·
- art. 475 c.c.·
- art. 476 c.c.·
- art. 479 c.c.·
- art. 54 TUEL·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- eredità e accettazione·
- messa in sicurezza degli immobili·
- onere della prova·
- ordinanza contingibile e urgente·
- proprietà degli immobili·
- travisamento dei fatti·
- violazione di legge
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-10-02, n. 202405187Provvedimento:Leggi di più...- accettazione dell'eredità·
- art. 3 legge 241/1990·
- art. 476 c.c.·
- art. 479 c.c.·
- art. 527 c.c.·
- art. 54 TUEL·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- messa in sicurezza degli immobili·
- onere della prova·
- ordinanza contingibile e urgente·
- presunzione di acquisto della qualità di erede·
- principio generale di onere della prova·
- prova dell'accettazione tacita·
- sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza·
- travisamento dei fatti·
- tutela della pubblica incolumità·
- violazione di legge