Articolo 459 del Codice civile
Art. 459.
(Acquisto dell'eredita').
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.
(Acquisto dell'eredita').
L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.