Articolo 634 del Codice civile

Art. 634.

(Condizioni impossibili o illecite).

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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