Articolo 634 del Codice civile
Art. 634.
(Condizioni impossibili o illecite).
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.
(Condizioni impossibili o illecite).
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.