Articolo 22 del Codice civile
Art. 22.
(Azioni di responsabilita' contro gli amministratori).
Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
(Azioni di responsabilita' contro gli amministratori).
Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.