Articolo 795 del Codice civile
Art. 795.
(Divieto di sostituzione).
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'.
La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.
(Divieto di sostituzione).
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'.
La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.