Articolo 470 del Codice civile

Art. 470.

(Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario).

L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi