Articolo 2500 bis del Codice civile

Art. 2500-bis.

(( (Invalidita' della trasformazione).))((Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente, l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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